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«È indispensabile armonizzare tutto il settore delle Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione fiscale e rendere le Convenzioni stesse rispondenti ai criteri OCSE».
Questo il parere dell’on. Marco Fedi in seguito alla risposta del Ministro del Lavoro Cesare Damiano all’interrogazione n.4-01856 presentata al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale e al Ministro dell’Economia e delle Finanze. L’interrogazione, relativa al problema delle doppie imposizioni fiscali per i pensionati italiani residenti all’estero, era stata presentata in data 5/12/2006 dai deputati dell’Ulivo eletti nelle circoscrizioni estere Marco Fedi, Gino Bucchino, Gianni Farina e Franco Narducci.
I deputati avevano chiesto che i pensionati residenti all'estero fossero informati adeguatamente in merito ai loro diritti e doveri fiscali e alle procedure previste dalla normativa nazionale e/o dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali. In particolare, i pensionati avrebbero dovuto essere informati circa l’obbligatorietà, pena la doppia imposizione fiscale, di compilare gli specifici formulari per la detassazione delle pensioni, per l'eventuale credito di imposta da richiedere ad uno dei Paesi contraenti e/o per il rimborso di tasse impropriamente pagate. Inoltre, nell’interrogazione si chiedeva che le Convenzioni fossero applicate in maniera propria ed uniforme da parte degli Enti previdenziali italiani, in modo da evitare imposizioni illegittime, da più pensionati segnalate, sia sulle pensioni che, come spesso succede, sugli arretrati di pensione, e che le previsioni di tali Convenzioni relative alla tassazione delle pensioni vengano uniformate sulla base del modello OCSE, in modo tale da omogeneizzare e facilitare l'applicazione delle stesse. Infine, si aggiungeva la richiesta che i cittadini italiani residenti all'estero fossero messi a parte in merito alle implicazioni fiscali che l'eliminazione della «no tax area» ed il passaggio dalla deduzioni alla detrazioni d'imposta avrebbero avuto sui loro rapporti fiscali con lo Stato italiano.
Il Ministro del Lavoro Cesare Damiano ha risposto spiegando che l’INPS, agendo in qualità di sostituto di imposta, aveva inizialmente disposto il blocco della «no tax area» a decorrere dal 1/1/2006 secondo quanto previsto dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, e da ritenersi efficace a partire dall’inizio del 2006, in base alla circolare dell’Agenzia delle Entrare n. 28/E del 4 agosto 2006. Successivamente l’Istituto, con la rata di pagamento di dicembre 2006, ha ripristinato la «no tax area» ed il rimborso di quanto trattenuto a novembre. L’INPS ha quindi precisato che verranno effettuate verifiche di competenza presso quelle Sedi periferiche che hanno tassato alla fonte le pensioni anche in presenza di richiesta di detassazione. Riguardo alla chiarezza sulle procedure per evitare la doppia imposizione fiscale, il Ministro Damiano ha aggiunto che l’INPS si attiene alle disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate, alla quale è demandato il compito relativo all’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Infine, nella risposta all’interrogazione viene ricordato che l’Istituto ha avviato già nel 2002 una campagna informativa sul tema diretta a Consolati e Patronati, pensionati, Cepa e Ministero degli Affari Esteri.
L’on. Marco Fedi, primo firmatario dell’interrogazione, rilancia l’iniziativa sul tema: «Discuteremo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sull’opportunità di organizzare un momento di riflessione su tutti questi importanti aspetti». «Del resto - continua - le recenti polemiche sulle modalità dei sistemi di pagamento delle pensioni INPS all’estero mostrano quanto sia importante l’informazione. Pertanto, anche sulle Convenzioni bilaterali in materia fiscale – conclude Fedi – occorre avviare un piano di informazione e comunicazione per le comunità italiane all’estero».
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-01856.
In ordine all’interrogazione in oggetto, si riferisce quanto comunicato dall’INPS.
La determinazione della base imponibile, e conseguentemente dell’imposta, dei non residenti (art. 3 del TUIR) aveva subito una modifica attraverso il QL,4 luglio 2006, n. 223 (art. 36, comma 22) convertito in legge n. 248 del 4 agosto 2006, che privava i non residenti del beneficio fiscale della no tax area.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 4 agosto 2006 chiariva, inoltre, che tale modifica doveva ritenersi efficace a partire dall’inizio del 2006.
Successivamente, l’articolo 3, comma 7, del DL 3 ottobre 2006, n. 262, collegato fiscale alla Finanziaria (corrispondente all’articolo 2, comma 24, della legge n. 286 del 24/11/2006, di conversione del decreto), stabiliva decreto), stabiliva che a tutto il periodo d’imposta 2006 si applicava la versione vigente al 3 luglio 2006, rinviando la modifica all’1/1/2007 (da questa data, per effetto dell’entrata in vigore della legge 27/12/2006, n. 296, la norma che prevedeva la deduzione è stata abrogata).
L’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta. ha agito di conseguenza applicando, inizialmente, il blocco della no tax area a decorrere dall’1/1/2006, secondo quanto disposto dal D.L, n. 223 e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E (disposizione applicata esclusivamente ai pensionati che non avevano chiesto l’applicazione delle Convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale e, pertanto, assoggettati a tassazione anche se con imponibile basso).
Successivamente ha predisposto, con la rata di pagamento di dicembre 2006, il ripristino della no tax area ed il rimborso di quanto trattenuto a novembre, informando le Sedi con messaggio n. 29902 del 9/11/2006 e gli interessati con un comunicato stampa del 27/10/2006.
E’ stato precisato, relativamente all’operato di "alcune sedi dell’INPS" che hanno tassato alla fonte le pensioni anche in presenza di richiesta di detassazione da parte dei pensionati residenti all’estero, che verranno effettuate dall’Istituto le verifiche di competenza presso le proprie Sedi periferiche.
Per quanto riguarda uniformità e chiarezza applicativa della normativa in vigore sulle regole di tassazione e sulle procedure per evitare la doppia imposizione fiscale l’Istituto, agendo in qualità di sostituto d’imposta, si attiene alle disposizioni impartite dall’Agenzia delle Entrate a cui, pertanto, è demandato il compito relativo all’uniformità e chiarezza dell’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali.
Per quanto attiene l’informazione da dare ai pensionati residenti all’estero dei diritti e doveri in materia fiscale, l’Istituto, a seguito della delibera del CIV n. 4 del 6/3/2001, ha predisposto, nell’anno 2002, una campagna informativa sulle possibilità di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali diretta ai:
- Consolati e Patronati, inviando una comunicazione contenente, per l’informativa da dare ai pensionati, un modulo di detassazione, un modulo per le detrazioni fiscali (allora vigenti), un foglio di avvertenze esplicativo sulla tassazione;
- Pensionati, inviando in allegato all’OBISM (prospetto riassuntivo del certificato di pensione) una informativa in materia;
- Cepa e Ministero degli Affari Esteri, inviando un’apposita comunicazione. Nell’anno 2004 l’Istituto ha, inoltre, predisposto l’inserimento sul suo sito Internet (www.Inps.it) della modulistica (mod. EP/I 1,2,3,4) attinente le domande di applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali, ampliandone e aggiornandone il foglio NOTE.
La polemica insorta recentemente sul pagamento all’estero delle pensioni dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, è il classico esempio di come una iniziativa utile e necessaria – la revisione delle oramai obsolete ed inefficaci modalità di pagamento delle pensioni italiane all’estero – sollecitata per anni dai nostri pensionati residenti all’estero e dai Patronati, e finalmente in via di realizzazione, sia stata trasformata invece, a causa dei ritardi della campagna informativa, nell’ennesima caduta di immagine per la struttura delle Convenzioni Internazionali dell’Inps, che però negli ultimi anni ha subito un drastico ridimensionamento operativo e che andrebbe invece sostenuta nell’azione di coordinamento della complessa materia internazionale – ha dichiarato l’On. Marco Fedi.
Al di là comunque delle considerazioni di carattere generale sulla efficienza dell’Ufficio Convenzioni Internazionali dell’Inps, considerazioni che andranno comunque approfondite in futuro, per ciò che riguarda invece la funzionalità del nuovo servizio di pagamenti delle pensioni all’estero, ci sembra corretto aspettare l’entrata a regime del servizio per poi poter esprimere con cognizione di fatto una fondata opinione.
Le nuove modalità di pagamento prenderanno l’avvio a partire dal mese di maggio. L’Inps ha comunicato agli interessati che i pagamenti saranno effettuati in Euro, salvo diverse disposizioni politico-valutarie del Paese estero di residenza e che si potrà scegliere tra accreditamento in conto-corrente, bonifico bancario domiciliato presso un istituto di credito, pagamento in contanti allo sportello bancario, carta ricaricabile.
I pagamenti saranno effettuati con cadenza mensile, nel primo giorno utile del mese e - si tratta di una importante innovazione – saranno sempre effettuati senza alcuna commissione o altri oneri a carico del beneficiario, anche nei casi in cui quest’ultimo decida di ricevere la pensione in valuta locale.
È stato stabilito che per motivi di sicurezza non è più previsto il pagamento tramite emissione e spedizione di assegno al domicilio.
È chiaro a questo punto che le modifiche nel pagamento delle prestazioni Inps all’estero, se da un lato porteranno alcuni importanti benefici, dall’altro potranno tuttavia avere la conseguenza di possibili disagi, spesso inevitabili quando si rivoluzionano procedure acquisite, che andranno monitorati, denunciati e corretti.
Apprezziamo il tentativo dell’Inps di migliorare il servizio e la sicurezza dei pagamenti delle pensioni all’estero, ma consapevoli delle insidie che una operazione così complicata comporta, chiediamo all’Istituto di seguire con la massima attenzione l’evoluzione della situazione e non ignorare le legittime preoccupazioni dei nostri pensionati, per garantire in assoluto che nei prossimi mesi, quelli più difficili, essi continueranno a percepire senza alcuna disfunzione o ritardo le loro pensioni.
24 aprile 2007
On. Marco FEDI
Cesare Damiano
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